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27-11-08, 01:26 PM
| | | Prescrizione bolletta Salve a tutti!
Una telefonata puo interrompere i termini di prescrizione di un
debito?
Grazie! | |

27-11-08, 04:08 PM
| | | Re: Prescrizione bolletta Marino wrote:
> Salve a tutti!
> Una telefonata puo interrompere i termini di prescrizione di un
> debito?
Se la telefonata e' ufficialmente registrata (come quella dei
call-center), oppure se puo' provare il contenuto con testimoni e
vivavoce, la risposta' e' si'.
In pratica ribadisce la volonta' del creditore di rivolere il suo
credito, cancellando ogni implicita ipotesi di rinuncia.
R.L.Deboni | | | Try the foonews Toolbar!!! | |

27-11-08, 08:57 PM
| | | Re: Prescrizione bolletta
"RLDeboni" <robertodeboni@deboni.name> ha scritto nel messaggio
news:xsydnQ_z0YK4JbPUnZ2dnUVZ8uGdnZ2d@giganews.com ...
> Se la telefonata e' ufficialmente registrata (come quella dei
> call-center), oppure se puo' provare il contenuto con testimoni e
> vivavoce, la risposta' e' si'.
Questa è da bocciatura all'esame di diritto privato con lancio del libretto
ed il proprietario che lo riprende al volo con carpiato triplo ...
Ai sensi dell'art. 1219 c.c. richiamato dall'art. 2943 c.c. occorre la forma
scritta.
Max max | |

29-11-08, 05:29 AM
| | | Re: Prescrizione bolletta Max max wrote:
> "RLDeboni" <robertodeboni@deboni.name> ha scritto nel messaggio
> news:xsydnQ_z0YK4JbPUnZ2dnUVZ8uGdnZ2d@giganews.com ...
>
>
>> Se la telefonata e' ufficialmente registrata (come quella dei
>> call-center), oppure se puo' provare il contenuto con testimoni e
>> vivavoce, la risposta' e' si'.
>
> Questa è da bocciatura all'esame di diritto privato
Per chi ha fare l'esame ... ma non e' il mio caso.
> con lancio del libretto
> ed il proprietario che lo riprende al volo con carpiato triplo ...
> Ai sensi dell'art. 1219 c.c. richiamato dall'art. 2943 c.c.
"La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a
costituire in mora il debitore ..."
e nel 2943 non vedo alcun richiamo al 1219.
Percio' ho presunto che "ogni altro atto" significasse anche una
telefonata (a patto di provarla).
Dove e' che sbaglio ?
R.L.Deboni | |

30-11-08, 05:48 PM
| | | Re: Prescrizione bolletta
"RLDeboni" <robertodeboni@deboni.name> ha scritto nel messaggio
news:QvCdneCgpbrBWK3UnZ2dnUVZ8vydnZ2d@giganews.com ...
> Dove e' che sbaglio ?
Che ogni altro atto (rispetto ai primi due commi dell'art. 2943 c.c.) che
valga a costituire in mora il debitore altro non è che la messa in mora di
cui all'art. 1219 c.c. che appunto prevede per la mossa in mora la forma
scritta.
Di conseguenza con una telefonata, registrata o provata che sia, non si
interrompe la prescrizione.
Max max | |

01-12-08, 01:18 AM
| | | Re: Prescrizione bolletta Max max wrote:
> "RLDeboni" <robertodeboni@deboni.name> ha scritto nel messaggio
> news:QvCdneCgpbrBWK3UnZ2dnUVZ8vydnZ2d@giganews.com ...
>
>> Dove e' che sbaglio ?
>
> Che ogni altro atto (rispetto ai primi due commi dell'art. 2943 c.c.) che
> valga a costituire in mora il debitore altro non è che la messa in mora di
> cui all'art. 1219 c.c. che appunto prevede per la mossa in mora la forma
> scritta.
Scusi, ma non ci vedo la relazione. Dove e' che il 2943 rimanda al 1219?
R.L.Deboni | |

01-12-08, 10:44 PM
| | | Re: Prescrizione bolletta
"RLDeboni" <robertodeboni@deboni.name> ha scritto nel messaggio
news:z4OdnVtMfpwFsK7UnZ2dnUVZ8h-dnZ2d@giganews.com...
> Dove e' che il 2943 rimanda al 1219?
Gli altri atti che valgono a costituire in mora il debitore sono
disciplinati dal 1219.
Da ultimo:
"Cass., sez. III, 29-04-2005, n. 8988.
Perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art.
2943, 4º comma, c.c., deve presentare un elemento soggettivo, costituito
dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo,
consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o
richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile
volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei
confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in
mora, senza che tale idoneità abbiano quelle sollecitazioni fatte anche allo
stesso debitore contenenti manifestazioni di giudizio senza carattere di
intimazione o di espressa richiesta formale"
"C. conti, sez. giur. reg. Campania, 18-03-2004, n. 389.
L'esibizione, da parte del pensionato, di una nota nella quale l'amministrazione
richiami un'istanza del medesimo, intesa al riconoscimento di un beneficio
sul trattamento di quiescenza, non è sufficiente a dimostrare l'avvenuta
interruzione del termine di prescrizione relativo al diritto oggetto della
richiesta, atteso che l'atto di costituzione in mora non può che essere
provato con la sua esibizione in giudizio, in quanto esso consiste in una
intimazione di pagamento con forma scritta ad substantiam ai sensi dell'art.
1219, 2º comma, n. 3 c.c." | |

02-12-08, 02:56 AM
| | | Re: Prescrizione bolletta Max max wrote:
> "RLDeboni" <robertodeboni@deboni.name> ha scritto nel messaggio
> news:z4OdnVtMfpwFsK7UnZ2dnUVZ8h-dnZ2d@giganews.com...
>
>> Dove e' che il 2943 rimanda al 1219?
>
> Gli altri atti che valgono a costituire in mora il debitore sono
> disciplinati dal 1219.
>
> Da ultimo:
>
> "Cass., sez. III, 29-04-2005, n. 8988.
> Perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art.
> 2943, 4º comma, c.c., deve presentare un elemento soggettivo, costituito
> dalla chiara indicazione del soggetto obbligato,
bene
> ed un elemento oggettivo,
> consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione
bene
> o
> richiesta scritta di adempimento
qui leggo "oppure" ... richiesta scritta ...
mi pare di capire che e' alternativa alla intimazione (che non vedo
perche' non possa essere orale, con la presenza di testimoni).
> idonea a manifestare l'inequivocabile
> volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei
> confronti del soggetto indicato,
bene
> con l'effetto sostanziale di costituirlo in
> mora, senza che tale idoneità abbiano quelle sollecitazioni fatte anche allo
> stesso debitore contenenti manifestazioni di giudizio
cosa intendono per "manifestazioni di giudizio" ? che ad esempio si dica
al debitore che e' un .... per non avere ancora pagato ?
> senza carattere di
> intimazione o di espressa richiesta formale"
> "C. conti, sez. giur. reg. Campania, 18-03-2004, n. 389.
> L'esibizione, da parte del pensionato, di una nota nella quale l'amministrazione
> richiami un'istanza del medesimo, intesa al riconoscimento di un beneficio
> sul trattamento di quiescenza,
cioe' di un documento con cui l'amministrazione dice di "ricordare" la
richiesta del creditore ...
> non è sufficiente a dimostrare l'avvenuta
> interruzione del termine di prescrizione relativo al diritto oggetto della
> richiesta,
perche' non e' un'atto del creditore. Puo' benissimo essere, nonostante
che l'amministrazione si "ricordi" del debito, che invece il creditore
abbia deciso di rinunciare.
> atteso che l'atto di costituzione in mora non può che essere
> provato con la sua esibizione in giudizio,
eh ?
> in quanto esso consiste in una
> intimazione di pagamento con forma scritta ad substantiam ai sensi dell'art.
> 1219, 2º comma, n. 3 c.c."
La sentenza e' ambigua perche' decide su un caso che condivido non vale
come messa in mora (scritta o non scritta) ... per quel poco che ne'
capisco di legge.
R.L.Deboni | |

02-12-08, 05:04 PM
| | | Re: Prescrizione bolletta "RLDeboni" <robertodeboni@deboni.name> ha scritto nel messaggio
news:iOKdneKVhe0gCKnUnZ2dnUVZ8trinZ2d@giganews.com ...
> mi pare di capire che e' alternativa alla intimazione (che non vedo
> perche' non possa essere orale, con la presenza di testimoni).
No, scritta è riferito sia a intimazione sia a richiesta. E ciò è
assolutamente pacifico sia in dottrina che in giurisprudenza.
> cosa intendono per "manifestazioni di giudizio" ? che ad esempio si dica
> al debitore che e' un .... per non avere ancora pagato ?
Sì o dichiarazioni che non contengono richieste o intimazioni di pagamento.
>> atteso che l'atto di costituzione in mora non può che essere
>> provato con la sua esibizione in giudizio,
> eh ?
Appunto perchè è un documento scritto.
Max max | |

02-12-08, 07:33 PM
| | | Re: Prescrizione bolletta Max max wrote:
> "RLDeboni" <robertodeboni@deboni.name> ha scritto nel messaggio
> news:iOKdneKVhe0gCKnUnZ2dnUVZ8trinZ2d@giganews.com ...
>
>> mi pare di capire che e' alternativa alla intimazione (che non vedo
>> perche' non possa essere orale, con la presenza di testimoni).
>
> No, scritta è riferito sia a intimazione sia a richiesta. E ciò è
> assolutamente pacifico sia in dottrina che in giurisprudenza.
>
>> cosa intendono per "manifestazioni di giudizio" ? che ad esempio si dica
>> al debitore che e' un .... per non avere ancora pagato ?
>
> Sì o dichiarazioni che non contengono richieste o intimazioni di pagamento.
>
>>> atteso che l'atto di costituzione in mora non può che essere
>>> provato con la sua esibizione in giudizio,
>> eh ?
>
> Appunto perchè è un documento scritto.
Non ho capito granche', ma rinuncio ad insistere perche' lei sembra
preparato ed in ogni caso, cose del genere le lascio ai legali :-)
Percio', modifico la risposta a Marino con: "E' meglio una lettera scritta."
Se invece la frittata e' gia' stata fatta, l'unica e' provarci.
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il sottoscritto informa che non conosce o partecipa al sito/forum Web.]
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